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| Tags: azioni, per, societ |
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| Major Master of Software Webmaster Senior ![]() | La Societŕ Per Azioni La societĂ* per azioni insieme alla societĂ* in accomandita per azioni e alla societĂ* a responsabilitĂ* limitata costitusce la categoria delle societĂ* di capitali. In essa, per le obbligazioni risponde solo la societĂ* con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. La societĂ* per azioni rappresenta il prototipo delle societĂ* di capitali e la sua disciplina è applicabile in gran parte a tutte le societĂ* di capitali. Essa è dotata di personalitĂ* giuridica ed è condiderata dalla legge come soggetto giuridico distinto dalla persone dei soci. Data la limitazione di responsabilitĂ* dei soci, i creditori sociali possono fare affidamento solo sul patrimonio della societĂ* per soddisfarsi. In ragione di ciò, i singoli soci non possono essere esposti alle pretese dei creditori. A differenza delle societĂ* di persone, sono privi di un diretto di amministrazione e di controllo ma hanno solo il diritto di concorrere con il loro voto in assemblea alla designazione dei membri dell’amministrazione. La societĂ* per azioni funziona attarverso tre organi: l’assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale. Inoltre, le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e cioè da partecipazioni sociali di uguale ammontare e valore nominale che attribuiscono ai loro possessori gli stessi diritti. 2.SOCIETA’ PER AZIONI E TIPOLOGIA DELLA REALTA’ La societĂ* per azioni rappresenta il tipo di societĂ* utilizzato per costituire grandi imprese. In essa, la limitazione del rischio e la pronta mobilitazione dell’investimento rappresentano strumenti di facilitazione dei capitali di cui la societĂ* ha bisogno. Proprio a tal fine, è possibile l’esistenza di soci che hanno l’iniziativa economica (gli azionisti imprenditori) e di una grande massa di piccoli azionisti intenzionati solo ad investire i loro risparmi (azionisti risparmiatori). Non bisogna pensare che la societĂ* per azioni sia utilizzata solo per le grandi imprese che nel nostro sistema sono ancora poche. Nella realtĂ*, esistono un gran numero di societĂ* di minori dimensioni per la gestione di imprese modeste le quali fanno appello al pubblico risparmio per la raccolta di capitali di rischio. La situazione è però diverse per le societĂ* azionarie che non fanno appello al pubblico risparmio per finanziarsi e quelle che fanno appello al pubblico risparmio. Nelle prime, si pone il problema di difendere i soci di minoranza e creditori di fronte agli abusi dei soci che hanno la maggioranza del capitale. Nelle seconde, vi è la presenza di pochi azionisti imprenditori e di una massa di azionisti risparmiatori con partecipazioni individuali di modico valore. Questi si disinteressano della gestione della societĂ* che è affidata a pochi azionisti (gruppi minoritari di controllo) Le assemblee sono dominate da tali azionisti i quali nominano il gruppo amministratori e sindaci e decidono le sorti della societĂ*. Rispetto al codice del 42, lo scenario giuridico e sociale si è arricchito di nuove forme societarie. La ordinata e pacifica esitenza di tali organismi richiede il contermperamento di diversi interessi: quello delle societĂ*, dei singoli soci e dei creditori. 3. L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Dall’emanazione del codice del 42, la disciplina della societĂ* per azioni ha subito una serie di rilevanti cambiamenti dettati dall’esigenza di risolvere i problemi che il codice del 42 aveva lasciato insoluti e dall’attuazione della direttiva CEE. La serie di riforme è iniziata nel 1974 con l’emanazione della legge n. 216 e con i decreti nn. 136, 137 e 138. Con tali leggi si è inteso porre un freno alla proliferazione di societĂ* per azioni con capitale sociale del tutto irrisorio. Questo fenomeno era stato determinato dalla previsione del codice del 42 che fissava in un milione di lire il capitale sociale iniziale delle societĂ* per azioni: Con l’art. 11 della legge del 77 n. 904 il capitale sociale minimo è stato stabilito in duecento milioni ed è stato elevato anche il capitale minimo per le societĂ* a responsabilitĂ* limitata in lire venti milioni. E’ stata anche prevista la creazione di societĂ* facenti appello al pubblco risparmio e sono create particolari categorie di azioni : le azioni di risparmio prive del diritto di voto ma privilegiate sotto l’aspetto patrimoniale. Sono stati inoltre creati statuti speciali per le societĂ* operanti in settori particolari quali quello bancario, finanziario ed editoriale. Sono sorti i cd gruppi di societĂ* per i quali si va delineando una disciplina particolare tendente a far chiarezza nel complesso fenomeno dei gruppi. A: LA COSTITUZIONE La costituzione della societĂ* per azioni è un procedimento complesso che si articola in piĂą fasi: quella della stipula dell’atto costitutivo; dell’omologa da parte del tribunale , quella della iscrizione nel registro delle imprese e della pubblicazione nel Busarl (Bollettino ufficiale delle societĂ* per azioni). 5. LA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO In ordine alla stipula dell’atto costitutivo, il legislatore ha previsto due modi attraverso i quali la societĂ* può essere creata. Essi sono : la stipula o costituzione simultanea o la stipula per pubblica sottoscrizione. Nella costituzione simultanea, la stipula dell’atto costitutivo avviene immediatamente da parte di coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della societĂ*. Nella costituzione per pubblica sottoscrizione, si stipula l’atto costitutivo solo dopo un complesso procedimento. In primo luogo, i promotori preparano un programma per la costituenda societĂ* che deve indicare l’oggetto e il capitale, l’eventuale partecipazione che i promotori riservano agli utili e il termine entro cui deve avvenire la stipula dell’atto costitutivo. La diffusione fra il pubblico del programma deve avvenire secondo le stesse modalitĂ* previste per il collocamento fra il pubblico dei valori mobiliari. Successivamente, si cercano adesioni al programma e la sottoscrizione delle azioni che deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata. I promotori devono affidare ai sottoscrittori un termine entro il quale versare i tre decimi dei conferimenti dovuti. Una volta versati i tre decimi presso un istituto di credito, i promotori convocano l’assemblea che deve verificare l’esistenza delle condizioni per la costituzione della societĂ* , deliberare sul contenuto dell’atto costitutivo e deliberare altresì sulla riserva di partecipazione agli utili fatta dai promotpri a proprio favore, nonchè sulla nomina dei primi amministratori e sindaci della societĂ*. Per la valida costituzione dell’assemblea si richiede la presenza della metĂ* dei sottoscrittori e ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto . Per la modifica delle condizioni stabilite nel programma è, però, necessario il consenso di tutti i sottoscrittori. I promotori sono solidalmente repsondabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della societĂ* e sono inoltre responsabili insieme a coloro che hanno agito in nome e per conto della societĂ* per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e i versamenti richiesti, per l’esistenza dei conferimenti in natura e per la veridicitĂ* delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della societĂ*. 6. L’ATTO COSTITUTIVO : FORMA E CONTENUTO Per la stipula dell’atto costitutivo, la legge richiede la redazione per atto pubblico, sotto pena di nullitĂ* della societĂ*. L’art. 2328 c.c. stabilisce i requisiti che l’atto costitutivo deve indicare. Essi sono:1) il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori nonchè il numero delle azioni sottoscritte dai soci; 2) la denominazione della societĂ* e le eventuali sedi secondarie; 3) l’oggetto sociale, cioè il tipo di attivitĂ* economica esercitata;4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) il valore nominale e il numero della azioni e se queste sono sono nominative o al portatatore; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) la partecipazione agli utili aventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori; 9) il numero dei componenti del collegio sindacale ; 11) la durata della societĂ*; 12) l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della societĂ*. Se manca uno solo di questi requisiti, il tribunale può rifiutare l’omologa dell’atto costitutivo. Non tutti i requisiti indicati sono richiesti a pena di nullitĂ* dalla legge. L’atto costitutivo della societĂ* per azioni ha, generalmente, un contenuto piĂą ampio di quello minimo richiesto per legge . Spesso, si redigono due diversi documenti: l’atto costitutivo e lo statuto che contiene le norme legali e convenzionali relative al funzionamento della societĂ*. Di solito, questi due documenti vengono redatti insieme e lo statuto viene considerato parte integrante dell’atto costitutivo ed è a questo allegato. 7. LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE Per poter validamente costituirsi, la societĂ* per azioni deve avere un capitale sociale minimo di duecento milioni di lire fatto salvi i casi in cui la legge consente un minimo piĂą elevato. La societĂ* non è però necessariamente obbligata a costiuirsi con un capitale sociale adeguatao rispetto all’oggetto sociale. Può, infatti, aumentare la sua consistenza sociale facendo ricorso al credito anche attraverso l’appello al pubblico risparmio per il finanziamento dell’attivitĂ* di impresa. In ogni modo, per poter procedere alla sua costituzione sono necessarie tre condizioni: la sottoscrizione per intero del capitale sociale, il versameneto dei tre decimi presso un istituto di credito a ciò autorizzato; la presenza delle autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste da leggi speciali. La sottoscrizione del capitale sociale deve sussistere giĂ* al momento della stipula dell’atto costitutivo. Invece sono semplici condizioni per l’omologa le autorizzazioni richieste da leggi speciali. Deve ritenersi che il versamento dei tre decimi costituisce una condizione per la stipula dell’atto costitutivo. 8. GLI EFFETTI DELLA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO Perchè la societĂ* si costituisca non è sufficiente la semplice stipula dell’atto costitutivo. Occorre, altresì, il versamento dei tre decimi da parte dei soci. I decimi versati restano vincolati fino a che il procedimento di costituzione non è completato. I sottoscrittori hanno, però, la possibilitĂ* di tornare in possesso della somme giĂ* versate se nel termine di un anno dal deposito dell’atto costitutivo la societĂ* non venga iscritta nel registro delle imprese. Inoltre, una volta stipulato l’atto costitutivo, sorge l’obbligo per il notaio o che ha ricevuto l’atto di depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. Se il notaio non adempie tale obbligo, gli amministratori , o in mancanza, ciascun socio può provvedervi a spese della societĂ*. 9. L’OMOLOGA DELL’ATTO COSTITUTIVO La seconda fase del procedimento di costituzione è quella dell’omologa da parte del tribunale . Quest’ultimo ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Il controllo che è effettuato è un controllo di sola legalitĂ* sia formale sia materiale e mai di merito. L’omologa può essere rifiutata nel caso in cui l’atto costitutivo e lo statuto contengono clausole contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e a norme imperative. Il procedimento per l’omologa si svolge in camera di consiglio senza che siano ascoltati i soci: se ha esito positivo, il tribunale ordina con decreto l’iscrizione della societĂ* nel registro delle imprese. Contro tale decreto è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Il decreto può anche essere revocato però solo fino a quando la societĂ* non sia stata iscritta nel registro delle imprese. Diversamente, si potrĂ* solo dichiarare la nullitĂ* della societĂ*. 10.ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE L’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo rappresenta l’ultimo atto del procedimento di omologa e costituisce la fase finale della costituzione della societĂ*. Una volta iscritta nel registro delle imprese, la societĂ* acquista la personalitĂ* giuridica ed è giuridicamente esistente. 11. LE OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL’ISCRIZIONE Prima che la societĂ* venga iscritta nel registro delle imprese, è possibile che siano compiute operazioni in nome della societĂ*. Il codice regolamenta tale ipotesi stabilendo che per le operazioni compiute in nome della societĂ* prima dell’iscrizione siano responsabili illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in suo nome. E’ prevista, inoltre, la nullitĂ* della emissione e della vendita delle azioni prima dell’iscrizione della societĂ* nel registro delle imprese. E opportuno fare delle distinzioni. Se le operazioni compiute erano necessarie per la costituzione, la societĂ* è vincolata nei confronti dei terzi; al contrario, nel caso in cui le operazioni non avevano tale caratteristica, la societĂ* è perfettamente libera di accollarsi o meno le obbligazioni sorgenti da tali atti. Inoltre, se il procedimento di costituzione della societĂ* non si conclude per mancata omologa da parte del tribunale, che i promotori non possono rivalersi nei confronti dei sottoscrittori delle azioni per le spese sostenute per la sottoscrizione. Tale norma ha, però, carattere eccezionale e i promotori potranno rivalersi verso i sottoscrittori se hanno ricevuto un specifico mandatao da costoro. Gli amministratori hanno, poi, rivalsa verso i sottoscrittori per le spese sostenute che sono strettamente necessarie per la costituzione della societĂ*. I creditori, se è dichiarata l’interruzione del procedimento costitutivo, possono rivalersi nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto della societĂ* e non sulla societĂ* stessa. Parte della dottrina sostiene che la societĂ* deve considerarsi esistente giĂ* prima dell’iscrizione nel registro delle imprese e che essa è responsabile per le azioni compiute. Altra dottrina, a tal proposito, parla di “ una societĂ* per azioni in formazione” avente carattere provvisorio. L’opinione preferibile è quella che esclude l’ammissibilitĂ* di una societĂ* per azioni irregolare perchè non vi è alcuna norma che preveda l’esistenza di una societĂ* irregolare. 12. LA NULLITA’ DELLA SOCIETA’ PER AZIONI Respinta la tesi dell’esistenza di una societĂ* per azioni irregolare, si può senz’altro affermare che prima della registrazione esiste un contratto di societĂ* e cioè un atto di autonomia privata destinato a produrre effetti solo fra le parti contraenti. Tale contratto può essere annullato o dichiarato nullo in tutte le ipotesi previste per la disciplina dei contratti. Nel caso della societĂ* regolarmente iscritta, invece, se vi è una causa di invaliditĂ* non opera il regime normale ma la disciplina prevista per questo tipo di societĂ*. La sanzione applicabile nel caso di invaliditĂ* può consistere solo nello scioglimento della societĂ* e la dichiarazione di nullitĂ* per l’ente societario. I casi di nullitĂ* della societĂ* in seguito alla disciplina comunitaria (direttiva CE di armonizzazione della disciplina societaria) sono: 1) la mancanza dell’atto costitutivo; 2) la mancata stipula dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 3) illiceitĂ* o contrarietĂ* all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; 4) mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione relativa alla denominazione della societĂ*, ai conferimenti, o all’ammontare del capitale sociale; 5) incapacitĂ* di tutti i soci fondatori; 6) mancanza della pluralitĂ* dei fondatori. Costituiscono, inoltre, cause di nullitĂ* : l’inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo e l’inosservanza dell’obbligo di versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro. Come stabilisce il codice, al di fuori di questi casi, le societĂ* non sono soggette ad alcune altra causa di nullitĂ* o annullabilitĂ*. Per mancanza dell’atto costitutivo deve intendersi la mancanza materiale del documento e non la mancanza dell’atto costitutivo, e causa di nullitĂ* è solo la mancanza totale del procedimento di omologa e non la presenza di vizio di merito. Anche le conseguenze della dichiarazione di nullitĂ* della societĂ* differiscono dalla disciplina comune. Mentre nei contratti, la nullitĂ* ha effetto retroattivo e produce l’inefficacia di tutti gli atti prodotti, nelle societĂ* per azioni la dichiarazione di nullitĂ* non ha tale effetto nei confronti degli atti che sono stati compiuti in nome della societĂ* dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. Inoltre, la nullitĂ* della societĂ* iscritta non puo essere dichiarata se la causa di essa è eliminata attraverso una modifica dell’atto costitutivo deliberata a maggioranza dall’assemblea straordinaria . Per il resto, valgono le comuni regole sulla nullitĂ*. 13. CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE I conferimenti rappresentano i contributi dei soci alla costituzione del patrimonio iniziale della societĂ* dando ad essa il capitale di rischio necessario per svolgere la sua attivitĂ*. Esiste uno stretto collegamento fra i conferimenti, patrimonio iniziale e capitale sociale in quanto i primi rappresentano il patrimonio iniziale della societĂ* e la cifra del capitale sociale nominale e il capitale, a sua volta, costituisce la frazione ideale del patrimonio netto (capitale reale) che non può essere usata dai soci durante la vita della societĂ*. La disciplina dei conferimenti risponde alla duplice esigenza di garantire l’effettiva acquisizione dei conferimenti alla societĂ* e di assicurare che il valore dato ai conferimenti sia vero e non superi il valore di mercato delle utilitĂ* produttive della societĂ*. 14. I CONFERIMENTI IN DANARO Nella societĂ* per azioni, la regola per i conferimenti è che essi siano eseguiti in danaro, se non è diversamente stabilito. Occorre versare immediatamente presso un istituto di credito i tre decimi dei conferimenti in danaro. Una volta costituita la societĂ*, gli amministratori sono liberi di domandare ai soci i versamenti ancora dovuti. Possono essere liberamente trasferite solo le azioni nominative e non quelle al portatore. Se sono trasferite azioni non interamente liberate sono ritenuti responsabili solo coloro che hanno trasferito le azioni. Si tratta di una responsabilitĂ* limitata nel tempo che non può eccedere i tre anni dal trasferimento. E’ poi dettata una particolare disciplina per il caso che il socio non esegua il pagamento delle quote dovute (il c.d. socio in mora). Costui perde il diritto di voto e la societĂ* può agire nei suoi confronti o giudiziariamente o attraverso una procedura piĂą veloce. Gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficale, possono far vendere le azioni del socio moroso a suo rischio e per suo conto a mezzo di un agente di cambio o un istituto di credito: Se la vendita non può avvenire per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme giĂ* riscosse. Le azioni che non sono state vendute, se non possono essere messe in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunciata la decadenza, devono essere estinte e il capitale deve essere ridotto. 15. I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO Nelle societĂ* per azioni, a differenza delle societĂ* di persone, non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi. La ragione di tale divieto consiste in ciò che sarebbe difficile dare una valutazione obiettiva delle attivitĂ* esercitabili all’interno della societĂ*. Una disciplina particolare è dettata per i conferimenti dei beni in natura e dei crediti. In ordine ad essi, l’art. 2342 c.c.stabilisce che le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il socio deve quindi porre in essere tutti gli accorgimenti perchè la societĂ* acquisti la titolaritĂ* e la piena disponibilitĂ* del bene conferito. Non possono formare oggetto di conferimento le cose generiche nonchè le prestazioni periodiche di beni. Sono, invece, ammissibili i conferimenti di diritti reali o personali. 16. ( Segue): IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE Qundo vengono conferiti beni diversi dal denaro, occorre seguire uno specifico procedimento di valutazione degli stessi al fine di assicurare una valutazione effettiva e veritiera di essi. Il procedimento si articola in piĂą fasi: In primo luogo, colui che conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto nominato dal tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore ad essi conferiti e i criteri di valutazione seguiti. Una volta assegnato ai beni un determinato valore con la relazione di stima, gli amministratori entro sei mesi dalla costituzione della societĂ* devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e procedere se del caso ad eventuali revisioni. Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o crediti è inferiore di oltre un quinto rispetto al conferimento la societĂ* deve procedere ad una riduzione del capitale sociale . In tale ipotesi, è riconosciuta al socio la possibilitĂ* di versando la differenza dovuta o di recedere dalla societĂ*. 17. GLI ACQUISTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI L’art. 2343 bis stabilisce che l’acquisto da parte della societĂ* per un valore pari o superiore ad un decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, deisoci o degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della societĂ* nel registro delle imprese, deve essere espressamente autorizzato dall’assemblea ordinaria. E’, inoltre, posto a carico dell’alienante l’obbligo di presentare una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale e contenente la descrizione dei beni o dei crediti . Gli atti di acquisto stipulati senza l’osservanza di questo procedimento sono inefficaci perchè posti in essere senza l’osservanza del limite legale previsto. Tale disciplina non trova applicazione quando gli acquisti avvengono in borsa o sotto il controllo dell’autoritĂ* giudiziaria, nonchè per gli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della societĂ*. 18. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE L’atto costitutivo può prevedere, accanto all’obbligo di effettuare i conferimenti dovuti, anche quello di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro (per es. l’obbligo di prestare la propria attivitĂ* lavorativa o professionale o di effettuare forniture periodiche di merci). Le azioni con prestazioni accessorie possono essere solo nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Questi obblighi possono però essere superati con il consenso di tutti i soci. Le prestazioni accessorie costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non possono essere considerate un rapporto contrattuale diverso da quello della societĂ*. LE AZIONI 1. NOZIONI E CARATTERI Le azioni costituiscono le quote di partecipazione dei soci, sono omogenee, liberamente trasferibili e vengono rappresentate da un documento che circola secondo la disciplina dei titoli di credito. Il capitale sociale sottoscritto dai soci viene diviso in numero di azioni di eguale ammontare e ogni azione attribuisce, di solito, gli stessi diritti ai soci. A. AZIONI E CAPITALE SOCIALE 2. IL VALORE DELLE AZIONI Le azioni devono essere tutte di uguale ammontare e stesso valore nominale , cioè devon rappresentare una stessa frazione del capitale sociale nominale. Per valore nominale si intende la parte del capitale sociale che ogni azione rappresenta. Tale valore non è soggetto a variazioni durante la vita della societĂ* e rimanne invariato nel tempo. Può, però, essere modificato attraverso una modifica dell’atto costitutivo. Le azioni devono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale cioè per una somma che sia inferiore alla parte del capitale sociale rappresentata da ognuna di esse. Viceversa, possono essere emesse per una somma superiore al loro valore nominale sia al momento della costituzione della societĂ* sia in sede di aumento del capitale sociale (c.d. emissione con sovrapprezzo). Il valore nominale della azioni va distinto dal valore patrimoniale delle stesse che si calcola dividendo il patrimonio netto della societĂ* per il numero delle azioni. Tale valore (valore reale) subisce delle variazioni nel tempo e può essere accertato attraverso il bilancio. Concetto diverso dal valore reale è quello di mercato delle azioni. Esso risulta dai listini ufficaili di borsa se le azioni sono ammesse alle quotazioni in borsa ed indica il prezzo di scambio delle azioni in un determinato giorno. 3. L’INDIVISIBILITA’ DELLE AZIONI Le azioni sono indivisibili. Sono perciò immodificabili durante la vita della societĂ* e ad esse corrispondono una serie unitaria e non frazionabile di diritti e poteri. Se vi è comprioprietĂ* di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune il quale deve essere nominato con il consenso della maggioranza delle quote dei comproprietari. Inoltre, i comproprietari rispondono solidalmente verso la societĂ* delle obbligazioni che da essa derivano. 4. FRAZIONAMENTO E RAGGRUPPAMENTO DI AZIONI Il principio della indivisibilitĂ* delle azioni non è inderogabile in quanto la societĂ*, con apposita delibera dell’atto costitutivo, può decidere di frazionarle o viceversa di raggrupparle attraverso l’aumento del valore iniziale. Quando si procede al raggruppamento, diventa necessario predisporre dei mezzi di tutela del singolo azionista dal rischio di impossibilitĂ* di conversione delle azioni possedute (formazione di resti) o non permette ai soci o di avere in cambio della conversione una nuova azione. Tuttavia, la delibera di raggruppamento che non rispetta queste esigenze non è sempre invalida. Bisogna valutare caso per caso. Una nullitĂ* della delibera si avrĂ* però solo quando il raggruppamento è costituito al solo fine di pregiudicare la posizione dei singoli azionisti. B. LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA 5. L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI Ogni azione attribuisce al suo titolare una serie dei diritti e poteri . Si deve distinguere fra diritti di natura amministrativa e diritti di natura patrimoniale. I primi attribuiscono il diritto di intervento e di voto nelle assemblee, il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, il diritto di esaminare i libri sociali. I secondi conferiscono il diritto agli utili e il diritto alla quota di partecipazione. Vi sono, poi, anche dei diritti c.d. a contenuto complesso amministrativo patrimoniale che attribuiscono il diritto di opzione, il diritto all’assegnazione di azioni gratuite, il diritto di recesso. Le azioni conferiscono l’uguaglianza dei diritti e l’autonomia di esse. L’art. 2348 c.c stabilisce che le “ azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti”. Questo principio è strettamente collegato al principio dell’eguaglianza nominale delle azioni. Bisogna però precisare che l’eguaglianza di cui si tratta è solo relativa e non assoluta. Inoltre, è un’eguaglianza solo oggettiva e non soggettiva. La relativitĂ* delle eguaglianza si desume dalla lettera stessa della legge la quale stabilisce che è possibile la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi. L’eguaglianza è poi di tipo oggettivo in quanto sono uguali i diritti che ciascuna azione attribuisce ma non i diritti di cui ogni azionista dispone perchè si deve considerare anche il numero delle azioni che ognuno possiede. In ragione di ciò, i diritti sociali possono essere distinti in tre diverse categorie: quelli che attribuiscono diritti a prescindere dal numero di azioni possedute quali il diritto di intervento in assemblea, l’impugnativa delle delibere assembleari invalide, il diritto di esame dei libri sociali; diritti che spettano solo se si ha una determinata percentuale del capitale sociale, quali il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea o di chiederne il rinvio e il diritto di denuncia al tribunale; i diritti che spettano a ciascun azionista in proporzione del numero delle azioni possedute quali il diritto di voto , il diritto agli utili e alla quota di liquidazione, il diritto di recesso, il diritto di opzione. Soprattutto con riferimento a quest’ultima categoria di diritti si nota la diseguaglianza soggettiva delle azioni. Ogni socio può possedere anche piĂą azioni e piĂą elevato è il numero di azioni che possiede maggiore è la sua influenza nell’ambito della societĂ* rispetto a che ne possiede una sola. Queste diseguaglianze non sono però da considerarsi ingiuste perchè su di esse si basa il funzionamento dell’organismo societario. Non sempre le cose funzionano in tal modo. Alle volte il legislatore stabilisce la partecipazione azionaria dello Stato o di enti pubblici e la concessione di diritti indipendenti dal numero di azioni possedute. Possono essere riservate allo Stato la nomina degli amministratori anche se manca la partecipazione azionaria. L’autoritĂ* governtiva può anche decidere di imporre alle societĂ* l’introduzione negli statuti di una clausola che conferisce al Ministro del Tesoro o all’ente pubblico poteri speciali quali quello di vagliare il gradimento all’assunzione di partecipazioni da parte di azionisti privati, il gradimento alla conclusione di sindacati di voto o il potere di veto all’adozione di delibere. 6. UNITA’ ED AUTONOMIA DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE Se l’azionista sottoscrive o acquista piĂą azioni diventa titolare di una pluralitĂ* di partecipazioni azionarie e non di unica partecipazione. Questo è ciò che si definisce il principio dell’autonomia delle azioni in base al quale ogni azionista può decidere in maniera autonoma delle azioni possedute. Anche nella societĂ*, l’azionista può decidere di usare come crede le azioni possedute . In tal modo, egli può esercitare il diritto di voto solo per alcune azioni e non per le altre e può esprimere anche un voto divergente cioè esprimere il voto con alcune azioni a favore e con altre a sfavore. Tale possibilitĂ* non può essere sempre riconosciuta ed è da escludersi quando si tratta di azioni che spettano all’azionista indipendentemente dal numero di azioni possedute. 7. LE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI Le categorie speciali di azioni sono quelle che attribuiscono diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. La loro creazione può essere prevista nell’atto costitutivo o con modifica dello stesso. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea generale che limitano i diritti di una di esse necessitano dell’approvazione speciale della categoria. La delibera dell’assemblea di categoria è necessaria solo se sono pregiudicati i diritti di una data categoria ma non se si tratti di una lesione che riguardi i diritti di tutti gli azionisti. Si richiede, poi, un pregiudizio diretto e non di fatto o solo indiretto. 8. AZIONI PRIVILEGIATE. AZIONI A VOTO LIMITATO. AZIONI DI RISPARMIO Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro possessori un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale al momento in cui la societĂ* si scioglie. Esse attribuiscono ai loro titolari il godimento di una determinata percentuale di utili. La societĂ* è libera di stabilire come vuole il contenuto patrimonile di tali azioni. Le azioni a voto limitato sono azioni particolari che attribuiscono il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Esse non possono superare la metĂ* del capitale sociale al fine di evitare la concentrazione del capitale nelle mani degli azionisti a voto pieno. Hanno però il diritto di impugnare le delibere delle assemblee ordinarie e anche il diritto intervento nelle assemblee ordinarie. Le azioni di risparmio non trovano la loro regolamentazione nel codice civile ma sono state introdotte dalla legge 216/ 1974. Tali azioni, come pure quelle a voto limitato, possono essere emesse solo da societĂ* per azioni quotate in borsa sia in sede di aumento del capitale sociale sia di conversione di azioni giĂ* emesse. Anch’esse non possono superare la metĂ* del capitale sociale. Rispetto alle comuni azioni, possono essere emesse al portatore. Si assicura così da parte dei privati la sottoscrizione di azioni che garantiscono l’anonimato fiscale e sono liberamente trasferibili. Esse sono, però, prive del diritto di voto e di intervento in assemblea sia ordinaria sia straordinaria. Non perdono gli altri diritti amministrativi spettanti alle azioni ordinarie. Ciò si evince dagli artt. 14 e 15 della legge regolativa a norma dei quali le azioni di risparmio attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie. A differenza della comuni azioni privilegiate, la societĂ* non è libera di determinarne il contenuto e la misura minima ma deve attenersi alla legge. I privilegi che esse attribuiscono sono: il diritto ad un dividendo annuo pari al cinque per cento del capitale nominale dell’azione; in sede di distribuzione di utili residui alle azioni di risparmio spetta il due per cento in piĂą rispetto alle comuni azioni ordinarie; quando in un esercizio viene ad esse assegnato un dividendo minore ripsetto a quello garantito per legge per mancanza di utili, la differenza viene calcolata aumentando i dividendi nei due esercizi successivi. Le azioni di risparmio sono privilegiate anche nel rimborso del capitale sociale al momento in cui la societĂ* si scioglie e risentono di eventuali perdite della societĂ* solo successivamente alle altre azioni (c.d postergazione nella partecipazione alle pardite). Infine, in caso di aumento del capitale sociale i possesori di azioni di riasparmio devono ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione. Anche le azioni di risparmio hanno un’organizzazione di gruppo che tutela gli interessi degli azionisti. Tale organizzazione è costituita dall’assemblea speciale e dal rappresenatante comune. L’assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune e sulla nomina e revoca del rappresentante comune. Il rappresentante comune ha il compito di eseguire le delibere assembleari. 9. LE AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO La societĂ* per azioni può decidere l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della societĂ*. Tale decisione è il frutto di un complesso procedimento che si divide in due fasi: la fase in cui vengono imputati a capitale gli utili e la fase in cui avviene l’emissione di speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. queste azioni possono essere sottoposte ad un regime diverso da quello ordinario consistente nell’attribuzione di determinati vantaggi patrimoniali e nell’imposizioni di alcuni vincoli quali la limiatzione del diritto di voto e della circolabilitĂ* delle azioni. . La societĂ* può inoltre limitare o escludere il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione al fine di permettere che esse vengano offerte ai dipendenti della societĂ*. 10 LE AZIONI DI GODIMENTO Le azioni di godimento sono azioni speciali che vengono attribuite ai possessori di azioni ordinarie nel caso in cui si proceda ad una riduzione del capitale sociale per esuberanza. Tali azioni partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che è stato attribuito alle altre azioni un dividendo che è uguale all’interesse legale . Esse attribuiscono al socio il godimento di determinati diritti patrimoniali ma sono prive del diritto di voto, salvo diversa disposizione. Inoltre, partecipano alla ripartizione di ciò che rimane dopo la liquidazione solo dopo che alle altre azioni è stato rimborsato il valore nominale. LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 11. I TITOLI AZIONARI I titoli azionari sono documenti rappresentativi della misura di partecipazione nella societĂ* per azioni. Essi circolano secondo le forme proprie dei titoli di credito. Tuttavia, la societĂ* attraverso una deliberazione dell’assemblea straordinaria può decidere di non distribuzione ai soci i titoli azionari. Se i titoli non sono emessi, il socio può far valere la sua qualitĂ* facendo riferimento alla regolare iscrizione nel libro dei soci. I certificati azionari devono indicare: la denominazione, la sede e la durata della societĂ*, la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la societĂ* è iscritta; il loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale, l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; i diritti e gli obblighi particolari ad esse relativi. Le azioni devono essere sottoscritte dagli amministratori, anche attraverso riproduzione meccanica della firma. Allo stesso modo, devono essere redatti i certificati provvisori rilasciati ai soci in attesa della emissione dei titoli definitivi o quando la societĂ* compie delle operazioni sui titoli. Tali certificati hano la stessa funzione dei titoli di credito e possono essere sia semplici o multiplici cioè possono rappresentare una o piĂą azioni. In genere, ai titoli azionari è allegato un foglio cedole che è costituito da un determinato numero di tagliandi chiamati appunto cedole contenenti la denominazione della societĂ* e numerati progressivamente. Con le cedole, è possibile esercitare i diritti che competono al socio. 12. AZIONI E TITOLI DI CREDITO Le azioni non sono qualificate dalla legge come titoli di credito ma si ritiene comunemente che esse abbiano la stessa natura di titoli di credito. Appartengono al genere dei titoli di credito causali cioè a quei titoli che vengono emessi facendo riferimento al rapporto causale e che si caratterizzano per la parziale sensibilitĂ* del rapporto alle eccezioni derivanti dalla circolazione del titolo. Ai titoli azionari è, però, applicabile il carattere dell’autonomia dei titoli di credito in sede di circolazione previsto dall’art. 1994 c.c. secondo cui chi acquista in buona fede il titolo azionario non è soggetto a rivendica. Inoltre, il titolo azionario ha una funzione di legittimazione nei rapporti interni alla societĂ*. Quindi, il possessore del titolo che si legittima nelle forme previste dalla legge può esercitare i diritti sociali senza dover provare la proprietĂ* del titolo e la qualitĂ* di socio. Il titolo azionario non attribuisce, però, un diritto letterale, cioè un diritto determinato da quanto risulta dal documento. Per determinare la qualifica di socio, sarĂ* dunque necessario far riferimento all’atto costitutivo e alle delibere assembleari. BasterĂ* tale riferimento per attribuire al socio tale qualifica . Problema controverso è quello relativo alla opponibilitĂ* ai precedenti possessori delle eccezioni fondate sul rapporto causale che ha dato origine al titolo (c.d. astrattezza o autonomia in sede di circolazione). Si ritiene che tale regola non trovi applicazione per i titoli azionari in quanto l’esigenza di tutela dell’acquirente delle azioni va sacrificata quando è in gioco la salvaguardia dell’integritĂ* del capitale sociale. La societĂ* può, quindi, opporre erga omnes i vizi del procedimento di creazione della azioni e può opporre al terzo acquirente l’annullamento del titolo che non risulta dal documento e i versamenti dei decimi ancora dovuti. Concludendo, si può affermare che l’art. 1993 c.c. ha un campo di applicazione piĂą ridotto in ordine alle azioni. 13 AZIONI NOMINATIVE E AZIONI AL PORTATORE Le azioni, recita l’art. 2355 c.c, possono essere nominative o al portatore. In realtĂ*, la possibilitĂ* di titoli azionari al portatore è ridotta a pochissime ipotesi legislativamente previste. Prima dell'emanazione del codice civile, fu introdotta la regola della nominativitĂ* obbligatoria delle azioni. Poi, il codice ammise la possibilitĂ* di azioni al portatore ma ciò rimase lettera morta. Solo con l’emanzione della n. 216/74, che ha introdotto le azioni di risparmio per le societĂ* per azioni quotate in borsa e con il decreto legislativo del 1992 n. 84 regolativo delle societĂ* a capitale variabile, si è parzialmente superato il limite della nominativitĂ* obbligatoria delle azioni. 14. LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI La circolazione delle azioni è regolata dal r. d. l. n. 1148 del 41 e dal regolamento n. 239 del 42. In base a questa normativa, le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona fisica o giuridica e l’intestazione deve risultare anche dal registro della societĂ* emittente. Il trasferimento dei titoli azionari richiede la doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci. Tale doppia annotazione può avvenire in due modi: la procedura chiamata transfert cioè quella in base alla quale in sede di trasferimento deveno essere cambiate le due intestazioni a cura della societĂ* emittente e mediante girata. Nel caso in cui il trasferimento è chiesto dall’alienante, occorre che questi abbia la capacitĂ* di agire e provi la sua identitĂ* attraverso una certificazione di un notaio, di un agente di cambio o di una banca. Se è richiesto dall’acquirente, costui deve esibire il titolo e deve dimostare il suo buon diritto mediante atto con firma autenticata o atto pubblico. La circolazione mediante transfert è però troppo lenta e macchinosa. PĂą veloce è quella mediante girata . In essa, la duplice annotazione è di fatto eseguita dai soggetti e in tempi diversi. L’annotazione sul titolo (cioè la girata) viene fatta dall’alienante, quella nel libro dei soci dalla societĂ* . Nel frattempo, l’acquirente può anche vendere le azioni mediante ulteriore girata. La girata dei titoli nominativi deve però osservare determinate formalitĂ*. Essa deve contenere: la data, il nome del giratario (non può quindi essere in bianco), deve essere sottoscritta dal girante e anche dal giratario. Va poi annotata da un notaio, un agente di cambio o una banca. Per quanto riguarda gli effetti della girata dei titoli azionari, la legge stabilisce che essa non autorizza il possessore all’esercizio dei relativi poteri immediatamente. E’ necessaria anche l’annotazione nel registro dell’emittente.Inoltre, nei confronti della societĂ* la girata produce effetto solo se è eseguita l’annotazione nel registro dei soci. Il giratario che si legittima in base ad una serie continua di girate ha solo il diritto di ottenere l’iscrizione nel libro dei soci . Prima dell’emanazione della legge n. 1745 / 62, solo il rispetto di tali formalitĂ* dava diritto all’esercizio dei diritti sociali. In seguito a tale legge, la preventiva annotazione nel libro dei soci non è piĂą condizione necessaria per l’esercizio dei diritti relativi al pagamento degli utili e del diritto in assemblea. Sulla societĂ* incombe, però, l’obbligo di provvedere entro novanta giorni all’aggiornamento del libro dei soci e di comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari i nominativi degli azionisti che hanno percepito dividendi o partecipato alle assemblee. I titoli al portatore non sono sottoposti a tutte queste formalitĂ*. E’, infatti, sufficiente la semplice consegna del titolo. 15. ( SEGUE) : IL SISTEMA MONTE TITOLI La MONTE TITOLI S.P.A La Monte titoli è un istituto che risponde al preciso scopo di facilitare la circolazione dei titoli azionari senza che sia necessario il trasferimento materiale di essi e dei valori mobiliari. Essa è una societĂ* istituita con legge 19.6.1986 n. 289 e da successivi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob. La circolazione dei titoli e dei valori avviene in base a semplici registrazioni contabili . Il funzionamento del sistema è basato sulla custodia dei titoli da parte della societĂ*. Le partecipazioni azionarie vengono immesse nel sistema dai titolari dei valori mobiliari i quali poi li depositano presso gli intermediari finanziari autorizzati dalla Consob. I depositari, una volta ricevuti i titoli, li subdepositano presso la Monte Titoli attraverso una girata contenente la formula “ alla Monte Titoli s.p.a. Si vengono in tal modo a creare due rapporti di deposito: quello fra il titolare dei valori mobiliari e l’intermediario e quello fra costui e la Monte Titoli. Le azioni vengono immesse nel sistema attraverso un regolare deposito e la Monte Titoli non diventa proprietaria di esse. La societĂ* può esercitare i diritti patrimoniali relativi ai titoli e le azioni conseguenti alla distruzione , allo smarrimento e sottrazione di essi. Invece, l’esercizio dei diritti amministrativi spetta all’azionista depositante. Il trasferimento dei titoli avviene attraverso operazioni di giro con cui si annota il trasferimento dei titoli dal conto del depositario ordinante a quello del depositario che è beneficiario dell’ordine. Con tale sistema si supera la circolazione documentale avviandosi verso la smaterializzazione del titolo di credito e il funzionamento attraverso sistemi elettronici. 16. I VINCOLI SULLE AZIONI Le azioni possono essere sottoposte a voncoli consistenti nella costituzione di un pegno o di un usufrutto o di misure cautelari od esecutive. La costituzione in usufrutto o pegno della azioni nominative deve essere annotata a cura della societĂ* sul libro dei soci e sul titolo e non produce effetti se non sono osservate tali formalitĂ*. La costituzione di un pegno su un titolo azionario può avvenire anche in base ad una semplice consegna del titolo con la clausola “in garanzia” o altra equvalente. I pignoramenti, i sequestri e le altre opposizioni nei confronti della societĂ* devono essere eseguiti sul titolo. La legge stabilisce che il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario ma, tale diritto va esercitato in modo tale da non ledere gli interessi del socio. Circa l’esercizio dei diritti sociali di natura amministrativa la legge tace. Si può ritenere che anche tali diritti spettino all’usufruttuario o al creditore pignoratizio in via esclusiva. Il diritto di opzione spetta al socio che può esercitarlo mediante il titolare del diritto frazionato versando le somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza. Inoltre, all’usuffruttario è applicabile la disciplina prevista dall’art. 1998 c.c che estende a tale soggetto il diritto ai premi e alle utilitĂ* aleatorie ( i diritti sul ricavato della vendita). Per quanto riguarda il versamento dei decimi ancora dovuti sulle azioni che non sono state ancora liberate, se si tratta di azioni pignarate a ciò deve provvedere il socio almeno tre giorni prima della scadenza. In mancanza, può provvedere il creditore pignoratizio attraverso la vendita ad opera di un agente di cambio o un istituto di credito. In caso di usufrutto, è, invece, l’usuffruttario e non il socio a provveddere al versamento dei decimi dovuti. Per il sequestro e il pignoramento di azioni il legislatore non dispone alcunchè. . L’esercizio dei diritti relativi alle azioni sequestrate può comunque ricomprendersi nei compiti di custodia e di vigilanza che per legge spettano al custode e cioè al sequestratario. 17. I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Le azioni sono generalmente trasferibili. Possono essere stabiliti dei limiti alla loro circolabilitĂ* in determinate ipotesi. Si distingue fra limiti legali e limiti previsti dallo statuto o dai soci. Quelli legali sono ad es. relativi al divieto di vendita prima dell’iscrizione della societĂ* nel registro delle imprese ; al divieto di trasferimento delle azioni con prestazioni accessorie senza il consenso del consiglio di amministrazione; le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere trasferite prima del controllo della valutazione; sono intrasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione le azioni delle societĂ* fiduciarie e di revisione. Quelli convenzionali possono essere stabiliti dall’atto costitutivo della societĂ* (limiti statutari) da accordi fra i soci. I limiti che derivano da accordi sociali sono i c.d. sindacati di blocco. Essi consistono in accordi risultanti da patti parasociali e rispondono allo scopo di mantenre stabile ed omogenea l’organinizzazione della societĂ*. Con tali patti, si può anche prevedere la assoluta intrasferibilitĂ* delle azioni ma il patto deve essere contenuto entro “ contenuti limiti di tempo” e deve rispondere all’interesse di una delle parti. I sindacati di blocco, inoltre, vincolano solo le parti contraenti e non hanno effetto nei confronti nei confronti della societĂ* e dei terzi. I limiti statutari alla circolazione delle azioni sono in genrale consentiti dall’art. 2355 c.c. il quale stabilisce che l’atto costitutivo può prevedere l’imposizione di particolari limiti all’alienazione delle azioni nominative. Tuttavia, la possibilitĂ* della societĂ* di inserire clausole limitative della circolabilitĂ* delle azioni non può estendersi sino al punto da inserire nell’atto costitutivo clausole che subordinano gli effetti della circolabilitĂ* delle azioni al mero gradimento degli organi sociali. 18. ( SEGUE): CLAUSOLE DI PRELAZIONE E CLAUSOLE DI GRADIMENTO Le clausole statutarie limitative della circolabilitĂ* delle azioni possono essere di due tipi: le clausole di prelazione e le clausole di gradimento. Le clausola di prelazione è quella clausola che obbliga il socio che vuole vendere le azioni ad offrirla preventivamnte agli altri soci e a preferire, a paritĂ* di condizioni, costoro ai terzi. La violazione del patto di preferenza comporta l’inefficacia del trasferimento non solo nei confronti della scoietĂ* ma anche nei confronti dei soci i quali potranno esercitare il diritto di riscatto delle azioni così trasferite. Le clausole di gradimento possono essere suddivise in due categorie: quelle che subordinano il trasferimento delle azioni alla presenza di determinati requisiti soggettivi da parte dell’acquirente (per es. la cittadinanza italiana o l’appartenza a determinate categorie di persone); quelle che subordinano il trasferimento delle azioni al mero consenso di un organo sociale (di solito il consiglio di amministrazione). Mentre in ordine alle prime, non sussistono dubbi circa la loro validitĂ*, in merito alle soconde vi è controversia in dottrina e in giurisprudenza. Si può comunque affermare che l’orientamento generale è sempre stato ostile a tali clausole richiedendo il consenso di tutti i soci per la loro introduzione nella vita della societĂ*. La Cassazione ha poi stabilito la nullitĂ* di tali clausole nel caso in cui non vi sia la previsione della possibilitĂ* per il socio di liberarsi delle azioni. Anche la Consob ha negato la validitĂ* di tali clausole e la inefficacia di clausole di mero gradimento. Sono da ritenersi valide le sole clausole di gradimento che subordinano il placet dell’organo sociale alla presenza di situazioni oggettive o alle qualitĂ* dell’acquirente determinate nell’atto costitutivo. Le clausole di gradimento possono essere inserite non solo nell’atto costitutivo ma anche durante il corso della vita della societĂ*. In tal caso, è necessario il consenso della maggioranza dei soci. D: LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SULLE PROPRIE AZIONI 19. LA SOTTOSCRIZIONE La societĂ* può decidere di compiere una serie di operazioni nel corso della sua vita aventi ad oggetto le sue azioni e la sottoscrizione. Però, tali operazioni costituiscono un pericolo per l’integritĂ* del capitale sociale. Esse sono considerate dunque considerate nocive per la societĂ* e sono guardate con sospetto dal legislatore. Tre sono le ipotesi attualmente regolate: sottoscrizione (Art 2357quater); acquisto delle propie azioni (art. 2357-2357 ter); e altre operazioni sulle azioni (art. 2358). La societĂ* non può mai sottoscrivere le proprie azioni . Tale divieto è assoluto e non ammette eccezioni anche se si tratta di un aumento del capitale sociale. Riguarda sia la sottoscrizione diretta, cioè compiuta in nome della societĂ*, sia indiretta, cioè compiuta da terzi. Nel caso di sottoscrizione diretta, non si ha nullitĂ* della sottoscrizione, ma le azioni si considerano sottoscritte dai soggetti che hanno materialmente violato tale divieto. Le azioni si intendono dunque sottoscritte e devono essere successivamente liberate dai promotori e dai soci fondatori o, se si tratta di aumento del capitale sociale, dagli amministratori, salvo a chi dimostri di non avere colpa. Nel caso di sottoscrizione indiretta, poichè è il terzo che ha violato il divieto, è lui che è considerato responsabile e sottoscrittore per conto proprio. Egli è il titolare delle azioni e deve eseguire i conferimenti senza potersi rivalere nei confronti della societĂ*. Ma, delle sottoscrizione delle azioni rispondono solidalmente anche i promotori, i soci fondatori e gli amministratori della societĂ* a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa. 20. L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE Nel caso di acquisto di azioni proprie, la disciplina legislativa è meno dura. In queste ipotesi la societĂ*, procede ad un acquisto di azioni che sono giĂ* di sua proprietĂ*. La regolamentazione dell’acquisto di azioni proprie è stata modificata dalla Direttiva CE del 1976 in materia societaria ed incontra numerosi limiti per la sua realizzazione. Essa è pericolosa perchè può dar luogo ad un’acquisto di azioni solo fittizio da parte della societĂ* ed ha una influenza negativa sul capiale sociale e il patrimonio sociale. Con tale operazione, se una societĂ* ha un capitale sociale nominale ed uno reale pari ad es. a 400 milioni di azioni non fa altro che restituire ai soci i conferimenti effettuati. Il valore del capitale nominale rimarrĂ* invariato anche se all’apparenza sembrerĂ* aumentato. Ciò costituisce un grave pregiudizio per i creditori sociali circa il reale ammontare del capitale sociale. Pur con le opportune riserve, l’acquisto è tuttavia permesso ma bisogna rispettare determinati requisti: la societĂ* non può acquistare azioni da se stessa se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili che risultano dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dall’assemblea; possono essere acquistate solo azioni interamente liberate (cioè per le quali sono compiuti i versamenti prescritti); l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria che fissa le modalitĂ*, il numero massimo di azioni, la durata che non può superare i diciotto mesi; il valore nominale delle azioni non può mai eccedere la decima parte del capitale sociale. Se tali regole non sono osservate, la societĂ* deve procedere all’annullamneto delle azioni e alla corrispondente riduzione del capitale sociale entro il termine di un anno dal loro acquisto. Se non provvede l’assemblea, possono farlo gli amministratori e i sindaci i quali devono chiedere che la riduzione del capitale sociale sia disposta dal tribunale. Tali regole si applicano anche alle societĂ* fiduciarie e a quelle per interposta persona. Durante la pendenza di tali operazione, e finchè le azioni rimangono di proprietĂ* della societĂ*, il diritto agli utili e il diritto di opzione vengono attribuiti alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso ma le azioni proprie vengono comunque conteggiate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per le deliberazioni assembleari.Inoltre, gli amministratori non possono disporre delle azioni senza che sia intervenuto il parere dell’assemblea. Vi sono poi dei casi in cui tali limitazioni possono essere superate. Essi sono i casi speciali di acquisto e sono previsti in quattro ipotesi: quando l’acquisto di azioni avvenga in esecuzione di una delibera sembleare di riduzione del capitale sociale che va attuata mediante riscatto o annullamento di azioni, quando l’acquisto è a titolo gratuito; se si tratta di successione universale o di fusione; in occasione di esecuzione forzata per soddisfare un credito della societĂ* . 21. ALTRE OPERAZIONI La societĂ* non può concedere prestiti o fornire garanzia a favore dei soci o terzi per la sottoscrizione di azioni proprie. Anche tale divieto ha lo scopo di salvaguardare l’integritĂ* del capitale sociale. Si vuole, anche, evitare che gli amministratori o il gruppo di comando della societĂ* mettano in pericolo la composizione della societĂ* per aumentare le loro posizioni di potere. Il codice non prevede alcuna sanzione per l’inosservanza di tale divieto. In mancanza, trova applicazione la disciplina comune e cioè la sanzione di nullitĂ* di tali atti.. Vi è però un’eccezione a tale regola nel caso in cui le operazioni sono compiute per favorire l’acquisto da parte dei dipendenti della societĂ* o di societĂ* controllate o controllanti. Il divieto di assistenza finanziaria non è, però, applicabile a quelle operazioni nelle quali il patrimonio della societĂ* vine utilizzato al fine di garantire un prestito per acquistare azioni di essa. E’ il cosiddetto “ leveraged buyout” che è una tecnica di origine statunitense, utilizzata per acquisire il controllo di una societĂ* da parte di un’altra societĂ*. Generalmente, viene prima costituita una socieĂ* di piccole dimensioni, poi si chiede un prestito per comprare azioni azioni della societĂ* di cui si vuole avere il controllo. |
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